Descrizione
Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.